Sentenza riconoscimento figlio naturale

Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est. Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3611/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all’udienza a trattazione scritta del 6.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,

TRA

------------ elettivamente domiciliato in P.ZZA AMENDOLA N.1 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell’Avv. DE PALMA MICHELINA (c.f.: DPLMHL62C54F912E), dal quale è rappresentata e difesa;

ATTRICE E

------------ elettivamente domiciliato in via d--------- , presso lo studio dell’Avv.-------- , dal quale è rappresentato e difeso;

CONVENUTO E

------------ elettivamente
domiciliato in PIAZZA AMENDOLA, 1 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell’Avv. DE PALMA MICHELINA (c.f.: DPLMHL62C54F912E), dal quale è rappresentata e difesa;

INTERVENTORE E
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE

Oggetto: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.).
Conclusioni: Come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di accertamento della paternità è fondata e deve essere
accolta. L'art. 269 c.c. stabilisce che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni
mezzo e che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordine ai mezzi di prova esperibili. Il rapporto di filiazione tr------------------i ha trovato sufficiente riscontro all’esito dell’istruttoria svolta, tenuto conto del carattere dirimente degli esiti della Ctu espletata in corso di causa, ai quali il Collegio aderisce pienamente. Va infatti preso atto delle conclusioni raggiunte dal tecnico incaricato che, sulla base del test del DNA eseguito presso il laboratorio di genetica medica dell’università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha affermato che “tutti i marcatori genetici d---------------ultano condivisi --------------….”dalle evidenze scientifiche emerge l’attribuzione della paternità biologica di --------------- nei confronti di ---------------- con una probabilità maggiore del 99.999%”. Su tali accertamenti tecnici il Tribunale ritiene di poter fare pieno affidamento ponendoli a base della decisione, attesi il rigore dell’analisi tecnica svolta dal Ctu e la logicità delle conclusioni alle quali il consulente è giunto. Alla luce di tali elementi deve ritenersi pienamente fondata la domanda di parte attrice e pertanto il Tribunale dichiara che ---------------- figlia naturale di ------------ . In definitiva, tutti gli elementi processuali acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, a ritenere fondata la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, domanda alla quale non si è opposto il P.M. La sig.ra --------------------- propone domanda di regresso in ordine alle spese di mantenimento sostenute fin dalla nascita. Il convenuto eccepisce la prescrizione. Tale domanda è ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17914 del 2010). Al riguardo la S.C. ha affermato che «Al genitore naturale, che abbia per intero provveduto al mantenimento del figlio, spetta, "iure proprio", il diritto di conseguire, con la sentenza che accerti la procreazione naturale dell'altro genitore, il rimborso "pro quota" di dette spese, a partire dalla data della nascita, segnando questa l'insorgenza dell'obbligo di entrambi di concorrere in quel mantenimento» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3635 del08/08/1989 e successive conformi). Il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l’obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva, come, invece, avviene con riguardo a quest’ultima, a norma dell’art. 317 bis CC, la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque, al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall’art. 148 CC, richiamato dall’art. 261 CC, che prevede l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui. L’obbligo in esame, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, dalla stessa data deve essere rimborsato “pro quota” (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004; Cass. 19/06/2019 n° 16404).). Tale principio resta valido anche all’indomani della modifica dell’art. 148 CC, operata dal D.lgs. 194/2013 nel senso secondo cui “i coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’art. 147 CC ossia quello di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis CC” e della soppressione dell’art. 261 CC, discendendo il dovere di mantenimento dal fatto stesso della procreazione e investendo, in virtù del principio generale evincibile dall’art. 30 Cost., entrambi i genitori per il solo fatto di essere tali. Partendo dal dato, accertato con statuizione seppure ad oggi non definitiva, della paternità in capo all’odierno convenuto e della non contestata mancata partecipazione da parte dello stesso al mantenimento della figlia, deve ritenersi sussistente il presupposto per il riconoscimento del diritto al rimborso pro quota in favore di ---------------------- delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, dalla nascita ad oggi. Deve evidenziarsi, con riferimento alla quantificazione del rimborso pro quota richiesto, che alcuna allegazione né prova vi è in ordine all’entità del suo ammontare.

Ciò posto, stante la mancanza di prova sul regime di vita sostenuto dalla minore grazie all’apporto della sola madre, si ritiene di dover partire, secondo un principio di proporzionalità, da un importo minimo di mantenimento mensile di euro 150,00, anche tenendo conto del fatto che ------------- ha altri due figli, per come dedotto, e di doverlo estendere per tutte le mensilità comprese tra il mese successivo alla nascita d ---------- ed il mese di dicembre 2018 (nel mese di gennaio 2019 quest’ultima è divenuta maggiorenne). Partendo da tale base si quantifica la cifra dovuta a titolo di rimborso pro quota in euro 32.100,00. Sulla stessa non vanno applicati gli interessi, divenendo la somma liquida ed esigibile al momento del passaggio in giudicato, ancora non intervenuto, della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità. Venendo, poi, alla domanda avanzata per il futuro mantenimento di --------------- si osserva quanto segue. La S.C. ha affermato che “Per il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice deve valutare con rigore proporzionale alle circostanze il permanere di tale obbligo, che non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura. L'onere della prova delle condizioni che giustificano il mantenimento è a carico del richiedente, il quale deve dimostrare che il figlio ha curato la propria preparazione professionale o tecnica e si è attivato nella ricerca di un lavoro. Nel caso in cui il figlio prosegua gli studi, ciò è sufficiente a fondare il diritto al mantenimento; altrimenti, il figlio adulto deve dimostrare con particolare rigore le circostanze che giustificano il mancato inserimento lavorativo. Nel caso di figli ultramaggiorenni non autosufficienti, non è il genitore a dover garantire un tenore di vita dignitoso, ma devono essere attivati strumenti di ausilio sociale per garantire le esigenze essenziali di vita. La presenza di una patologia influisce sul diritto al mantenimento nella misura in cui incide sulle capacità di preparazione e ricerca lavorativa del figlio” (cfr. Cass. 27/02/2024, n. 5177). Nel caso di specie, nulla è stato allegato e provato in ordine alla sussistenza delle condizioni che giustifichino il mantenimento a carico del genitore convenuto. Pertanto, la relativa domanda va rigettata. Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza prevalente del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell’attività esercitata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda e per l’effetto dichiara che -------- è figlia di -------- nato a -------- il --------------
2) ordina all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di trascrizione dell’atto di nascita di annotare la presente sentenza in calce all’atto di nascita della predetta ------------ ai sensi del D.P.R. 3.11.2000 n. 396;
3) condanna ------------ al pagamento in favore di ---------- a titolo di rimborso pro quota per il mantenimento pregresso della figlia, la somma d------------
4) rigetta la domanda di mantenimento per il futuro;
5) condanna ------------- al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv. Michela De Palma, difensore dell’attrice e dell’interventrice dichiaratasi antistataria, che liquida in euro 133,66 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
6) pone definitivamente a carico di ----------- le spese della ctu come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Nocera Inferiore, 26/02/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa

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