Assegno divorzile quando non spetta: unione civile tra persone dello stesso sesso

Assegno divorzile quando non spetta: unione civile tra persone dello stesso sesso

Secondo quanto detta la L. 76/2016 con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 1, c. 11, l. cit.).

Il legislatore ha sostanzialmente equiparato la parte dell’unione civile al coniuge e, per quanto qui interessa, sono richiamati gli obblighi di contribuzione ex art. 143 c.c.

Di conseguenza l’instaurazione di una unione civile ha gli stessi effetti delle nuove nozze e, dunque, l’assegno di divorzio cessa automaticamente.

La perdita dell’assegno di divorzio è sempre automatica se il beneficiario si risposa?

Per la legge, come si è detto, sì. Tuttavia la funzione compensativa dell’assegno di divorzio, evidenziata dalla Cassazione con il nuovo orientamento espresso, mette in discussione anche questo automatismo, se è vero che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno deve conservare il diritto nella sua componente compensativa, dei sacrifici e rinunce fatte durante il matrimonio, qualunque sia la sua scelta di vita dopo il divorzio

Scritto da: Michela De Palma 

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